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Agevolazioni under 36 anche mediante somministrazione

Pubblicato il 20 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La circolare Inps 56/2021 , richiamando l'articolo 31 del Dlgs 150/2021, ricorda tra le condizioni generali per fruire dell'esonero contributivo per l'assunzione di under 36 previsto dalla legge 178/2020, che non è possibile accedere al beneficio ove il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai dipendenti sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Quanto sopra, tra l'altro, era stato anche indicato dall'Inps con la circolare 57/2020 relativamente alle agevolazioni previste per gli under 35. Ora l'istituto di previdenza precisa che, nell'attuale situazione occupazionale, l'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione.
Ricorda altresì l'Inps quanto previsto dall’articolo 31 con riferimento al contratto di somministrazione: i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.
Orbene, se da un lato per l'Istituto è possibile per un datore avviare una nuova assunzione con agevolazioni anche in presenza di ammortizzatore Covid-19, dall'altro la fruizione delle agevolazioni mediante somministrazione, per effetto dell'articolo 19-bis del Dl 18/2020, sarebbe possibile, ad avviso di chi scrive, in presenza solo di proroghe o rinnovi di contratti di somministrazione, stante il divieto generale di somministrazione posto dall'articolo 32 del Dlgs 81/2015.
Quindi se il contratto di somministrazione è relativo a una proroga ovvero a un rinnovo con lavoratore temporaneo il cui rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni legittimanti la fruizione, appare possibile in tal caso poter accedere al beneficio per l'utilizzatore nel rispetto della normativa. Ove il contratto di somministrazione non attenga a una proroga o a un rinnovo secondo l’articolo 19-bis, e a meno che non si tratti di altre qualifiche non interessate alla sospensione, non apparirebbe ipotizzabile e la somministrazione e l'agevolazione. Al riguardo sarebbe auspicabile un’indicazione del ministero del Lavoro.

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