Recentemente la Corte di Cassazione con alcune sentenze, invece, ha affermato che “in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dal Tuir, articolo 84 (vigente ratione temporis), di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l’Amministrazione sostituirsi al contribuente” (Corte di Cassazione n. 25566/2017, n. 5105/2019 e n. 16977/2019).
Quindi, secondo la Corte di Cassazione, il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri, ciò in quanto la norma attribuisce al contribuente la facoltà di utilizzare le perdite fiscali mediante esercizio di un’opzione da manifestarsi nella dichiarazione fiscale.