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Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2021

Pubblicato il 21 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS ha pubblicato in data 22 aprile 2021, la circolare n. 68 con cui l’Istituto comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2021.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2021, ad euro 48,98.
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2021 di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2021 (G.U. n. 83 del 7.04.2021).
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2021, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 7,17 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,10;
- euro 8,10 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,10 e fino a euro 9,86;
- euro 9,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,86;
- euro 5,22 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2021, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
- 25,98 % per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Per gli eventi insorti nel 2021, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 72.7138,50 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2020, pari a euro 103.055,00).
La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).