Notizia

IVA addebitata in eccesso sempre fuori dalla detrazione

Pubblicato il 23 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dopo la L. 205/2017, l’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 così prevede: “In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”.
Si tratta, fermo restando quanto si esporrà, del caso in cui, a qualsiasi titolo, viene applicata un’IVA superiore alla dovuta: errore di aliquota, operazioni esenti, non imponibili o escluse.
L’intervento intende evitare un susseguirsi di situazioni che sfiorano il grottesco, ovvero:
•conseguenze sanzionatorie per il cessionario che detrae, sia pure temperate dal cumulo giuridico (sanzione del 90% da indebita detrazione, a cui si aggiunge la sanzione dal 90% al 180% per la dichiarazione infedele);
•richiesta (civilistica) di restituzione dal cessionario al cedente, soggetta a termini di prescrizione;
•domanda di rimborso dell’IVA erroneamente addebitata all’Erario da parte del cedente.
•E infine: il rimborso spesso viene negato in quanto per l’Erario sono decorsi i termini ex art. 30-ter del DPR 633/72, il che apre le porte ad un contenzioso peraltro di esito incerto.
Il tutto è evitato mediante la L. 205/2017: il cessionario detrae, è soggetto a sanzioni fisse e i problemi indicati non emergono nemmeno.
È nota la tenacia con cui la giurisprudenza, sin dall’entrata in vigore della novità, ha tentato di ridurne l’ambito applicativo, sino a giungere, dal punto di vista della detrazione, al suo sostanziale azzeramento.
Dapprima, si è detto che la norma non è retroattiva (Cass. 24 maggio 2019 n. 14179), poi è intervenuto smentendo ciò il DL 34/2019.
Sia in sede di merito (C.T. Prov. Milano n. 5497/10/18, C.T. II grado Trento n. 20/1/19) sia in sede di legittimità (Cass. n. 24289/2020) si è affermato che la locuzione “imposta in misura superiore a quella effettiva” va intesa come circoscritta solo all’errore di aliquota.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10439 del 21 aprile, ha sancito che l’art. 6 comma 6 citato va interpretato nel senso che, in caso di IVA addebitata in eccesso, rimane ferma la detrazione dell’importo corretto, e non dell’intero importo. Dunque, se, in luogo dell’aliquota del 4%, è applicata l’aliquota del 20%, la detrazione spetta per il 4%.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...