Il documento interpretativo 9 dell’Oic in riferimento alla disciplinata dell’articolo 60, D.L. 104/2020, precisa che la norma introduce esclusivamente una facoltà di deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, n. 2, cod. civ., riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, restando tuttavia ferme tutte le altre disposizioni relative alle stesse. Con riferimento alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020 l’interpretativo 9 dell’Oic precisa che la quota di ammortamento segue il disposto del § 61 dell’Oic 16, secondo il quale l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso, per cui il primo anno l’ammortamento deve essere imputato non per intero ma pro quota tenendo conto della data di entrata in funzione del bene (le imprese di solito applicano la regola fiscale di ridurre alla metà l’aliquota di ammortamento). Tale precisazione è importante in quanto rileva al fine della determinazione dell’importo per il quale deve essere costituita la riserva indisponibile prevista dal comma 7-ter dell’articolo 60, D.L. 104/2020. Il documento dell’Oic rammenta inoltre che l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, da contabilizzare secondo le previsioni dell’Oic 25.