In fase di predisposizione del bilancio va prestata la necessaria attenzione alla contabilizzazione e agli aspetti fiscali degli strumenti derivati. Fondamentale è la definizione degli stessi come strumenti di copertura. Ai sensi dell’articolo 2426, numero 11-bis, cod. civ. gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Si possono avere due tipologie di copertura: il fair value hedge e il cash flow hedge. La casistica più diffusa nell’ambito delle imprese è certamente la seconda. Di fondamentale importanza è poi la distinzione dei derivati fra quelli di copertura e quelli non di copertura. Perché un derivato sia di copertura occorre un requisito sostanziale, ovvero una stretta correlazione tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura, cosicché quest’ultimo sia in grado di ridurre il rischio coperto. A livello di bilancio occorre guardare al fair value del derivato per la sua valutazione di fine anno, distinguendo in primis se esso è positivo o negativo. La contabilizzazione del fair value del derivato ha poi come contropartita una riserva del patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi A.VII), positiva in caso di fair value positivo (iscritto nell’attivo) e negativa nel caso opposto (con contropartita nel fondo per rischi e oneri).