Un emendamento approvato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) prevede che, relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus del 110%, l’eventuale Iva indetraibile (dall’Iva stessa), anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva, «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio» (cioè rileva per il calcolo dell’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.