Nella previsione legislativa della «mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria» rientra anche il voto negativo espresso. È questo l’orientamento prevalente che stanno seguendo i giudici. L’orientamento più restrittivo è stato seguito dal Tribunale di Bari (Decreto del 18 gennaio 2021) che, in un caso in cui la proposta di concordato preventivo non aveva raggiunto le maggioranze previste dalla legge, a causa del voto negativo degli enti pubblici, aveva previsto che le nuove regole sul cram down fiscale non potessero «ritenersi applicabili, riferendosi la norma all’ipotesi della mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria e non includendo quindi – in modo chiaro ed univoco e senza che possano sorgere dubbi interpretativi sul punto – l’ipotesi della espressione di un voto contrario». E questo per «l'univoco tenore letterale della norma» e il «trattamento differenziato irragionevole per i creditori ammessi al voto». A favore di un’interpretazione più estensiva si è pronunciato, invece, il Tribunale di La Spezia (decisione del 14 gennaio 2021). In continuità rispetto alla decisione di La Spezia, anche il Tribunale di Forlì ha statuito che «per mancata adesione dell’amministrazione finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento deve chiaramente intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero non voto equivarrebbe a voto positivo».