L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 319/2021, ha affermato che le riduzioni dei debiti anteriori al piano di risanamento attestato ai sensi all’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F. pubblicato nel Registro Imprese costituiscono sopravvenienze attive interamente imponibili, non potendo trovare applicazione, relativamente a esse, l’esenzione prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, Tuir, secondo cui questa norma opera solo per le riduzioni di debiti concordate in attuazione di un piano attestato che le preveda quale misura necessaria per conseguire il risanamento. Restano escluse dall’esenzione le riduzioni che (pur essendo state attuate ai fini del risanamento) discendono da accordi perfezionati anteriormente all’attestazione del piano, come quelle che ne hanno preceduto la redazione e a essa non sono condizionate.