La sospensione della prestazione di invalidità soggetta a revisione decorre dalla data della convocazione a visita nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti nel giorno indicato nell'invito emesso dall'Inps.
Così l'Inps si è espresso col messaggio 1835 del 6 maggio 2021 rispetto a una disciplina che tende al mantenimento della prestazione in godimento anche durante la fase di revisione dell'invalidità.
Infatti secondo la legge 114/2014 nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Con il nuovo messaggio l'Inps apporta però delle sensibili novità rispetto all'indirizzo precedente (messaggio 2002/2015) secondo il quale, in caso di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino, in assenza di sue comunicazioni, la pratica rimaneva a disposizione dell'ufficio medico legale fino all'effettuazione dell'accertamento, sempreché non fosse intervenuta la revoca della prestazione.
In mancanza di giustificazioni, pertanto, l'Inps procedeva alla revoca con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto dalla visita, in tutti i frangenti in cui la comunicazione di convocazione dell'Inps non fosse pervenuta a destinazione per qualsiasi ragione.
Dal 6 maggio scorso, invece, con il nuovo messaggio, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita, a prescindere da qualsiasi valutazione di tipo postale la prestazione di invalidità viene sospesa.
A questo punto a causa dell'assenza a visita di revisione, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della prestazione con l'invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura Inps territorialmente competente idonea giustificazione dell'assenza stessa.
Possono succedere due cose a seconda che l'interessato presenti o meno le giustificazioni.
La revoca definitiva della prestazione da parte dell'Inps si realizza solo dopo la seconda mancata presenza alla seconda visita di verifica disposta dopo le giustificazioni presentate dall'interessato. Invece, in mancanza di provata motivazione dell'assenza a visita nel termine di 90 giorni, ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, l'Inps procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.