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Contratto di lavoro a termine: deroghe Covid applicabili ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021

Pubblicato il 13 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 762 del 12 maggio 2021, in cui fornisce chiarimenti sul rinnovo o la proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.
Già con il decreto Cura Italia dello scorso anno, infatti, il legislatore ha consentito al datore di lavoro che aveva fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale emergenziali la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, al generale divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. In tutti questi casi, dunque, non si prevede la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Le successive discipline che si sono succedute nell’ultimo anno hanno provveduto a riproporre la disposizione dettata dal Cura Italia e l’Ispettorato chiarisce in modo definitivo che, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, deve farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19.
Ciò premesso, l’INL conferma che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di  integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

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