Se un'impresa svolge più lavorazioni, l'Inail deve applicare la tariffa propria della lavorazione principale. È, tuttavia, necessario che le altre attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima. La correlazione tecnico-funzionale è quella propria delle lavorazioni che consentono una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale. Se cosi è, alle ulteriori attività deve essere applicata la tariffa corrispondente alla lavorazione principale.
Il principio di diritto, peraltro consolidato nella giurisprudenza di Cassazione, è stato applicato dal Tribunale del lavoro di Teramo, che il 4 maggio scorso ha condannato l'Istituto a rifondere a un'azienda circa un milione di euro per premi illegittimamente riscossi per anni. La richiesta di ripetizione dell'indebito è stata azionata dall'impresa, che su tre siti diversi, dislocati lungo la Penisola, produceva, su di una, i componenti dei raccordi metallici di estremità ricavati dall'uso di macchine utensili e per asportazione, da pezzi grezzi, di trucioli al tornio, e sulle altre unità eseguiva le lavorazioni, anche di assemblaggio, funzionali a tali componenti.
Il Tribunale ha applicato le conseguenze dell'azione di ripetizione di indebito, espressamente prevista dall'articolo 17 del decreto del ministero del Lavoro del 12 dicembre 2000 sulla determinazione delle tariffe, consentendo al datore di lavoro di recuperare premi per classificazioni errate. L'articolo 4 del dm – ammette il Tribunale - non definisce compiutamente il significato di connessione operativa che le altre lavorazioni devono avere per applicare la stessa tariffa della lavorazione principale. La norma, infatti, si limita ad affermare che per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie, purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.
Preso atto che la dislocazione territoriale non è dirimente, quelle lavorazioni devono essere strettamente asservite alla lavorazione principale per produrre il bene o il servizio aziendale, al fine di applicazione dello stesso premio. Pertanto la fattispecie va tenuta distinta da quelle in cui le imprese svolgono ulteriori lavorazioni complementari che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico (ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti). E infatti, nelle ipotesi dubbie, il Tribunale di Teramo ha ricordato che l'interpretazione della tariffa deve essere ispirata al principio di necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio.