L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 340/E/2021, ha chiarito che il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione, a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F. solo dalla data di omologazione dell’accordo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di omologa; inoltre, se il recupero dell’imposta è esercitato entro detto termine, il debitore deve registrare «a debito» la nota ricevuta e versare l’Iva dovuta sulla base della relativa liquidazione periodica.