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Notariato, la sterilizzazione perdite per 5 anni

Pubblicato il 19 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Consiglio nazionale del notariato (Studio 88-2021) afferma che la norma che sterilizza per 5 anni le perdite rilevanti delle società di capitali (art. 6 D.L. 23/2020, come modificato dalla L. 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l’esercizio in corso al 31.12.2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020 (sia se l’esercizio chiude a tale data, sia se si tratta di un esercizio a cavallo di tale data). La sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31.12.2020.
La normativa in esame non copre le perdite che maturano nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020: per queste perdite torna applicabile la normativa ordinaria in tema di perdite rilevanti: anno di grazia per le perdite oltre il terzo, ma che non riducono il capitale sotto il minimo, e applicazione della regola “ricapitalizza o liquida” nel caso di perdite che abbattono il capitale sotto il minimo.
La motivazione dell’art. 6 del D.L. 23/2020, viene intesa riferibile (con interpretazione estensiva) anche alle perdite rinvenienti da esercizi precedenti a quello durante il quale si è verificata l’epidemia da Covid-19, in base essenzialmente in 2 osservazioni:
- il legislatore voleva considerare l’aiuto non solo per le imprese con attività sospese/chiuse dall’epidemia ma anche per quelle in difficoltà di reperimento di capitali per la particolare situazione di mercato;
- la mancata tutela delle società con esercizio non coincidente con l’anno solare.

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