Il periodo di preavviso e la relativa indennità economica sostitutiva, cui le parti abbiano rinunciato nell’ambito di un atto transattivo formalizzato in seguito all’intimato licenziamento, non esonera il datore dall’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente di previdenza.
Poiché il licenziamento ha prodotto l’effetto di risolvere il rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva del mancato preavviso costituisce un elemento retributivo entrato nel patrimonio del dipendente e soggetto ai versamenti contributivi. La successiva transazione tra le parti, con mutazione del titolo del recesso attraverso la sostituzione del licenziamento (cui accede il preavviso) con una risoluzione consensuale (da cui è escluso il preavviso), non è idonea a esprimere effetti sulla persistenza dell’obbligazione contributiva. Né la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, né la rinuncia all’indennità di mancato preavviso possono incidere sul diritto dell’ente previdenziale al versamento dei contributi sulla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
La Cassazione ha raggiunto queste conclusioni (sentenza n. 12932/2021 del 13 maggio) partendo dal principio che l’obbligazione contributiva, cui il datore è tenuto in relazione al periodo di preavviso post licenziamento, sussiste a prescindere dal fatto che la retribuzione cui esso si riferisce sia stata versata o che il lavoratore vi abbia rinunciato. Poiché l’obbligazione contributiva nasce ex lege e ha natura di obbligazione pubblica, la transazione tra le parti per regolare diversamente i diritti e gli obblighi retributivi tra esse pendenti non esprimere effetti sulla corrispondente posizione previdenziale.
La Corte di legittimità osserva che l’accordo transattivo, mediante il quale il lavoratore e il datore hanno sostituito al licenziamento una risoluzione consensuale e contestualmente abdicato all’indennità sostitutiva del mancato preavviso, si colloca in una fase successiva all’intervenuta maturazione dell’obbligo contributivo. In questo contesto, risulta, dunque, irrilevante che l’obbligo retributivo collegato all’indennità di mancato preavviso non abbia avuto esecuzione per avere le parti deciso di rinunciarvi. L’obbligazione contributiva a esso connessa si è già prodotta nella sfera dell’autonomo e distinto rapporto assicurativo.
Sulla scorta di queste argomentazioni è stato rigettato il ricorso di un istituto di credito contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva riconosciuto l’obbligazione contributiva sull’indennità di mancato preavviso rinunciata da un gruppo di 90 dirigenti. L’effetto della decisione ha ricadute importanti perché certifica che l’obbligo di versare i contributi sull’indennità di mancato preavviso permane anche se datore e lavoratore, nell’ambito di una transazione tombale, decidono di convertire il licenziamento in una risoluzione consensuale, rinunciando agli effetti del preavviso. Il sottostante rapporto contributivo non si elimina e il datore rimane tenuto a versare i contributi sull’indennità di mancato preavviso.