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Tassazione separata sui premi erogati in ritardo causa Covid-19

Pubblicato il 20 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la risposta a interpello 353/2021, l'agenzia delle Entrate è ritornata sulla corretta modalità di tassazione da applicare ai premi e agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
Una Regione ha rappresentato che, nel corso del 2020, non è stato possibile procedere alla liquidazione dei premi (la cui quantificazione e modalità di utilizzo, per l'anno 2019, sono state definite in sede di accordo decentrato nel mese di dicembre 2019) correlati alla performance (organizzativa e individuale) e al premio individuale previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto non dirigenziale (Ccrl), poiché l'erogazione dei suddetti emolumenti premiali è subordinata al risultato del processo di valutazione, disciplinato dal «sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale» adottato con decreto del presidente della Regione del 2019 e alla validazione della relazione sulla performance da parte dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv).
La Regione ha inoltre rappresentato che non si è dato luogo al pagamento della retribuzione di risultato ai dirigenti prevista dal vigente Ccrl della dirigenza, che è soggetto al medesimo processo di valutazione.
Le oggettive situazioni di fatto verificatesi, nell'anno 2020, relative all'emergenza epidemiologica Covid-19 hanno costretto a una riorganizzazione delle attività lavorative in modalità agile semplificata e alla contestuale dematerializzazione della documentazione cartacea sino a quel momento utilizzata, dilatando le normali tempistiche adottate negli anni precedenti rispetto a quelle ordinariamente previste. Pertanto, non è stata rispettata la tempistica prevista per l'adozione degli atti che concorrono a formare il ciclo di gestione della performance. L'istante ha chiesto se, in qualità di sostituto d'imposta, possa procedere al pagamento delle suddette somme assoggettandole a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
L'articolo 51, comma 1, del Tuir stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
A sua volta, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede l'applicazione del criterio di tassazione separata per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità. Tale sistema, al ricorrere delle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative, consente di escludere tali emolumenti arretrati dal reddito complessivo del periodo d'imposta del soggetto percipiente e di applicare agli stessi la relativa tassazione separatamente dagli altri redditi posseduti nel periodo d'imposta in cui tali somme arretrate sono percepite.
Nella propria soluzione interpretativa, l'agenzia delle Entrate, richiamando quanto già chiarito in precedenza con la circolare 23/1997 e con la risoluzione 151/2017, sottolinea che, nel caso di specie, le particolari circostanze evidenziate dall'istante, quali il cambiamento del sistema di valutazione e la diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working) dovuta all'emergenza sanitaria, hanno comportato ritardi nella corresponsione degli emolumenti relativi ai risultati del 2019 tali da non consentire di provvedere al pagamento entro l'anno successivo a quello di maturazione, come ordinariamente avveniva negli anni precedenti.
Tale ritardo non appare fisiologico, dal momento che il dilatarsi della tempistica di erogazione rispetto agli anni precedenti trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti.
Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia ritiene, pertanto, che le somme di cui trattasi, erogate nell'anno 2021 (invece del 2020), non concorrono alla tassazione Irpef ordinaria ma sono assoggettate alla tassazione separata quali emolumenti arretrati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

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