Notizia

Ace maggiorata al 15%, si parte dalla base lorda

Pubblicato il 26 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Sostegni-bis introduce un potenziamento una tantum del beneficio Ace per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il potenziamento trova applicazione limitatamente alla «variazione in aumento del capitale proprio» del periodo d’imposta 2021 rispetto a quello esistente al termine dell’esercizio precedente, per un importo massimo di 5 milioni. Su tale differenziale incrementale viene riconosciuto un rendimento Ace maggiorato del 15% in luogo del coefficiente ordinario dell’1,3%. La maggior deduzione Ace risultante dall’applicazione del coefficiente maggiorato potrà, inoltre, essere immediatamente convertita in un credito d’imposta determinato applicando le aliquote previste per i soggetti Irpef e Ires. Restano aperti alcuni temi relativi alle concrete modalità di applicazione della norma e, in particolare, i criteri di determinazione della base Ace incrementale del 2021 che beneficia del rendimento maggiorato e della relativa trasformabilità in credito d’imposta.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).