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Covid-19, dal ministero della Salute le nuove indicazioni su quarantena e isolamento

Pubblicato il 28 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

A distanza di circa un mese il ministero della Salute è intervenuto nuovamente sul delicato tema del regime riguardante la quarantena e l'isolamento in dipendenza della pandemia da Sars-Cov-2; infatti, dopo la circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127 , che ha fornito una serie d'importanti indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, distinguendo un'articolata casistica, il Ministero ha sentito nuovamente il bisogno d'intervenire su questa materia con la circolare 21 maggio 2021, prot. n. 0022746 , nella quale sono state aggiornate le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e d'isolamento raccomandate, in considerazione dell'evoluzione della diffusione delle varianti del virus in Italia, le cosiddette Voc (Variant of concern).
In effetti, con questo nuovo provvedimento il Ministero va ad aggiornare anche le indicazioni contenute nella circolare 31 gennaio 2021, n.3787, avente ad oggetto "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars-Cov-2, valutazione del rischio e misure di controllo", per quanto riguarda la definizione di caso Covid-19 sospetto o confermato per variante Voc. Anche se, in effetti, in questa parte della circolare è utilizzato un linguaggio molto tecnico – la codifica utilizzata non appare molto chiara ai non addetti ai lavori – l'elemento di spicco è che viene proposta un'articolata casistica; in particolare, va osservato in sintesi che per caso Covid-19 sospetto per variante Voc 202012/01 (cosiddetta "Inglese"), che attualmente è la più diffusa, s'intende un caso Covid-19 con delezione del gene S oppure contatto stretto di caso Covid-19 con variante Voc 202012/01 accertata.
Per quanto, invece, riguarda la quarantena, proprio a causa della diffusione delle diverse varianti di Sars-Cov-2, rispetto a quanto era stato già indicato nella circolare del 12 ottobre 2020, viene seguito un nuovo approccio di base, basato anche sulla distinzione tra alto e basso rischio; in particolare, per quanto riguarda il caso dei contatti stretti asintomatici di casi con infezione da Sars-CoV-2, compresi i casi da variante Voc 202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, è previsto che possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Pertanto, rispetto a quanto prevede la già richiamata circolare del 12 ottobre 2020, non è previsto un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; ulteriori indicazioni sono previste, inoltre, per il caso a basso rischio dove nella tabella 2 è indicata come non necessaria la quarantena ma l'osservanza delle comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.).
Per quanto riguarda, invece, l'isolamento nella tabella 3 della circolare ora viene operata una distinzione tra casi Sars-CoV-2 o Voc 202012/01 (sospetta/confermata) e casi Voc Non 202012/01 (sospetta/confermata), con una differenziazione delle indicazioni per la sospensione.
Indubbiamente sono di particolare interesse quelle riguardanti i positivi a lungo termine; in particolare, le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno; i casi, invece, positivi a lungo termine di varianti Voc diverse da Voc 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l'isolamento solo dopo l'avvenuta negativizzazione al test molecolare.
Sotto tale profilo sembrano ancora valide le indicazioni contenute nella già citata circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127, che riconosce l'applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori positivi di lungo termine, come previsto dal Protocollo condiviso nazionale del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato (cfr. anche Garante per la protezione dei dati personali, Documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro del 13 maggio 2021).

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