Notizia

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI

Pubblicato il 31 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
  • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;
  • è fiscalmente irrilevante.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...