Il D.L. 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
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sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
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somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
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acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
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acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
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acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
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acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il credito d’imposta:
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.