Notizia

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI

Pubblicato il 31 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
  • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;
  • è fiscalmente irrilevante.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).