Notizia

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI

Pubblicato il 31 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il D.L. 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
  • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;
  • è fiscalmente irrilevante.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro ,dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).