L'art. 22 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), stabilisce che, per l'anno 2021, il limite massimo per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi, è innalzato a 2 milioni di euro, rispetto ai 700.000,00 euro previsti in precedenza. L'incremento in esame ha impatto generalizzato, essendo possibile compensare "orizzontalmente" mediante il modello F24, i versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive.
La nuova disposizione del DL 73/2021 incide esclusivamente sull'ammontare del limite massimo annuo di compensazione, restando fermi i vincoli e le formalità per potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione "orizzontale".
In particolare, il limite massimo in argomento non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (quadro RU), per i quali tuttavia vige il più specifico limite di 250.000,00 euro.