L'art. 67 co. 10 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis"), sostituisce il co. 1-quater dell'art. 57-bis del DL 50/2017, che era stato introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020.
Conferma che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (non sul valore incrementale), estendendo tale misura agevolativa anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (analogamente al 2020).
Tale credito d'imposta è riconosciuto:
- entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su radio e TV);
- nei limiti previsti dai regolamenti "de minimis".