Tra gli incrementi rilevanti ai fini della c.d. "super-ACE" (art. 19 del DL 73/2021 c.d. DL "Sostegni-bis"), vi sono anche quelli riferiti all'utile del 2020 accantonato a riserva.
Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 19, infatti, dal giorno successivo a quello della delibera dell’assemblea di destinazione dell’utile d’esercizio a riserva è possibile beneficiare di un credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES. In pratica, per ogni 10.000 euro di utile accantonato è possibile fruire di un credito d’imposta di 360 euro (10.000 x 15% x 24%) da utilizzare in compensazione ovvero cedibile a terzi.
Nell’ipotesi in cui il progetto di bilancio sia già stato approvato dal consiglio di amministrazione, ma non dall’assemblea, potrebbe essere opportuno che, con nuova delibera, l’organo amministrativo modifichi, nel progetto di bilancio, la proposta di destinazione dell’utile.
Se invece il bilancio fosse già stato approvato dall'assemblea, con distribuzione del dividendo ai soci, si potrebbe valutare la revoca dell'assemblea originaria e la sua sostituzione con una assemblea che delibera l'accantonamento a riserva; ciò comporterebbe, però, il consenso di tutti i soci.