Il rigetto delle richieste con una pretesa definita è impugnabile
La Corte di Cassazione in materia di impugnabilità dei responsi da interpello ritiene che il rigetto delle istanze di interpello disapplicativo è sempre impugnabile - su base facoltativa - davanti al giudice tributario, in quanto contiene una pretesa definita nell’an e nel quantum. All’opposto, la risposta negativa a una istanza di interpello ordinaria non è mai impugnabile, trattandosi di un mero parere. L’orientamento a proposito dell’interpello disapplicativo si è formato in massima parte sulle istanze relative alle società di comodo.
L’interpello vincola solo l’ufficio
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E/2021, ha affermato che per le imprese di più rilevanti dimensioni la presentazione di un’istanza di interpello (di qualsiasi tipo) determina l’inserimento nelle “schede di rischio”. Nei confronti di tali imprese verrà attivata la verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa indicata; verifica che avverrà entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’articolo 27, comma 12, D.L. 185/2008.
L’articolo 11, comma 3, Statuto del contribuente dispone chiaramente che la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate è vincolante soltanto per l’Amministrazione stessa, e non per il contribuente, il quale non è tenuto ad uniformarsi alla risposta (fatta salva l’eventuale attività di controllo dell’amministrazione, come nel caso dei grandi contribuenti). La norma prevede che gli atti dell’Agenzia delle entrate, in difformità alla risposta, risultino invalidi esclusivamente in merito al singolo caso prospettato nell’interpello e nei confronti del solo contribuente che ha presentato l’istanza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8740/2021, pur osservando che la risposta a un interpello ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dello stesso e al contribuente istante, ha stabilito – correttamente– che tale efficacia vincolante può estendersi, in taluni casi, anche a soggetti diversi da chi ha presentato l'istanza.