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Prestazioni collegate al reddito, la pensione diretta non va sommata al reddito precedente

Pubblicato il 08 giugno 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Quando cambia la situazione reddituale di un nucleo destinatario di una prestazione collegata al reddito, andrà preso in considerazione il reddito più elevato tra quello in godimento e quello nuovo.
L'Inps, con il messaggio 2171 del 4 giugno 2021, ha fornito alcuni esempi per chiarire questo concetto già espresso nei messaggi 5178/2015 e 510/ 2020, per fornire alle proprie strutture le istruzioni operative.
I criteri in questione devono essere applicati esclusivamente alle pensioni liquidate a seguito di cessazione attività di lavoro dipendente ovvero di decesso del coniuge. Tali regole non si applicano invece alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, Ape sociale, assegni straordinari, assegni per esodo) stante la loro natura non pensionistica.
Gli esempi dell'Inps riguardano un caso tipico, in cui il titolare di una pensione ai superstiti, in possesso di un reddito da lavoro la cui entità influenza l'ammontare dell’assegno previdenziale, cessa l'attività lavorativa per acquisire una pensione diretta.
Il punto di partenza, stabilito dall'Inps nei precedenti messaggi, è che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito non devono essere sommati i redditi dell'anno precedente (da lavoro) con i redditi dell'anno in corso (da pensione) in quanto ciò porterebbe a un artificioso incremento degli stessi.
Pertanto, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, rileva:
1) il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione e il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno in corso;
2) il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno di decorrenza infra-annuale della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno successivo a quello di decorrenza della stessa.
Nell'anno di ingresso nella pensione, in cui c'è coesistenza con il reddito di lavoro dipendente, il confronto è tra il reddito da pensione con quello da lavoro dipendente dell'anno precedente. Di regola prevale quest'ultimo ai fini della liquidazione o ricostituzione della prestazione collegata al reddito, come ad esempio la pensione ai superstiti.

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