Esenzioni per l’acconto Imu, la mappa in tre provvedimenti
Rebus esenzioni per l’acconto Imu 2021. In vista della scadenza di mercoledì 16 giugno, i contribuenti devono fare i conti con il sovrapporsi di ben 3 disposizioni di esonero contenute nella normativa emergenziale. Si tratta in particolare, in ordine cronologico, del D.L. 104/2020, della L. 178/2020 e del Decreto Sostegni. Un problema di non poco conto riguarda l’individuazione dei rapporti tra le varie previsioni. Si pensi ad esempio a un immobile adibito ad attività fieristica con categoria catastale A/10, diversa dunque da quella D. Se si dovesse ritenere, come sembra, che la previsione della legge di bilancio ha natura speciale rispetto al Decreto Sostegni, anche se il soggetto passivo avesse diritto al contributo a fondo perduto non gli spetterebbe comunque l’esenzione per difetto di categoria catastale. Potrebbe tuttavia rilevarsi che la norma del D.L. 41/2021, diversamente da quanto accaduto con i precedenti decreti ristori, non ha espressamente fatto salve le pregresse disposizioni di esenzione. Se ne potrebbe dedurre che le diverse discipline di esenzione non hanno, tra di loro, un particolare rapporto di specialità. Se così fosse, in tutti i casi in cui si ha diritto al contributo a fondo perduto, l’esenzione della prima rata si applicherebbe sempre.
L’esenzione Covid nel 2020 va dichiarata
Obbligo di dichiarazione entro la fine del mese per gli immobili che hanno beneficiato dell’esenzione Imu da Covid nel 2020. Non è d’altro canto necessario ripresentare la dichiarazione per comunicare il venir meno dell’esenzione trattandosi di disposizioni per loro natura temporanee. Non è così invece per le esenzioni degli enti non commerciali, poiché la normativa a regime impone ogni anno la presentazione della dichiarazione.
Coniugi in Comuni diversi, più difficile evitare l’Imu
Coniugi con residenze separate in Comuni diversi al bivio dell’acconto Imu: se non possono provare la «frattura del vincolo coniugale» devono pagare l’imposta per entrambe le abitazioni. Si tratta degli effetti (eccessivamente) rigorosi dell’orientamento della Corte di Cassazione.