Nonostante si attenda una chiara posizione da parte del governo in merito alla disapplicazione delle disposizioni in materia di società in perdita sistemica, le società che non superano il test di operatività cadranno automaticamente nel 2020 e nel 2021 nella situazione di disapplicazione di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 87956 dell’11 giugno 2012. Il provvedimento prevede espressamente che la causa di disapplicazione per effetto della sospensione e del differimento degli adempimenti e dei versamenti tributari in conseguenza dello stato di emergenza, operi con riferimento al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e a quello successivo (quindi per il 2020 e per il 2021).
Pertanto, per le società che dichiarano perdite reiterate (per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero per quattro e il quinto con un reddito inferiore a quello minimo) le cause di disapplicazione automatica assumono rilevanza esclusivamente nel cosiddetto “periodo di osservazione”, ossia nel quinquennio in cui la società risulta in perdita fiscale; quinquennio precedente all’anno d’imposta nel quale la società viene considerata non operativa in quanto, appunto, in perdita sistematica.
Di conseguenza, a seguito delle particolari regole previste per le società che dichiarano perdite reiterate, la disapplicazione avrà efficacia: per il periodo d’imposta 2021, in relazione al quinquennio 2016-2020, nel quale risulta compreso il periodo d’imposta 2020; per il periodo d’imposta 2022, in relazione al quinquennio 2017-2021, nel quale risulta compreso il 2021.