Per effetto dell’articolo 37-ter, D.L. 41/2021 è stato aggiunto all’articolo 182-bis, L.F. sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un nuovo comma con cui viene stabilito che, qualora dopo l’omologazione degli accordi si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore può apportare a quest’ultimo le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi che – sulla base di quel piano – ha stipulato con i suoi creditori. Per farlo deve chiedere all’attestatore indipendente il rinnovo della relazione, che, unitamente al piano modificato, deve pubblicare nel registro delle imprese, dandone avviso ai creditori, i quali, entro trenta giorni, possono presentare opposizione in tribunale. L’applicazione richiede il superamento di criticità interpretative che toccano diversi aspetti della norma. Il nuovo comma dell’articolo 182-bis stabilisce che delle modifiche apportate al piano deve essere data comunicazione ai creditori ai fini della loro eventuale opposizione. Non specifica però: a quali creditori vada data la comunicazione, vale a dire se a quelli esistenti alla data di pubblicazione del nuovo piano, ovvero a quelli esistenti alla data di omologazione dell’accordo; se la comunicazione riguarda solo i creditori aderenti o anche quelli non aderenti. Occorre inoltre individuare quali sono le «modifiche sostanziali del piano» che costituiscono il presupposto della disposizione. Un altro punto da chiarire riguarda l’effetto del provvedimento che il tribunale deve assumere quando ritiene fondata l’opposizione dei creditori.