Per gli investimenti Industria 4.0. il bonus si usufruisce solo dopo l’interconnessione, ma l’agevolazione resta quella in vigore al momento di effettuazione dell’investimento. La risposta a interpello 394/2021, nel ribadire il principio, ha ricordato che, anche nella interconnessione ritardata, i requisiti 4.0 devono sussistere al momento della prima entrata in funzione del bene. Ancora da chiarire le problematiche derivanti dalla sovrapposizione nel 2020 e nel primo semestre 2021 di distinte norme agevolative. Mancando la prenotazione 2019, gli investimenti del 2020 entrano nel regime dei crediti di imposta, comportando le seguenti complicazioni. Se il momento di effettuazione (data di consegna o spedizione, o di ultimazione per i beni in appalto) cade entro il 15 novembre 2020, si sfrutta il credito della legge 160 che ha un tetto massimo agevolabile di 10 milioni e percentuali del 40% e del 20% per scaglioni. Se invece la data dell’investimento ricade negli ultimi 45 giorni dell’anno, si affianca il bonus della legge 178/2020 che ha una soglia massima di 20 milioni e percentuali sui primi due scaglioni del 50% e del 30%. Stesso regime sovrapposto per i cespiti acquistati nel primo semestre 2021: se c’è stata prenotazione nel 2020, vale la legge 160 (misura meno conveniente), diversamente si applica la 178. Né le Entrate né il Mise hanno ancora ufficialmente chiarito se, nei periodi temporali sopra descritti, le imprese siano libere di scegliere (come pare dalla lettera della legge) l’agevolazione più conveniente. Una conferma sulla facoltà di applicare il beneficio più conveniente appare urgente, in particolare per gli investimenti del periodo 16 novembre-31 dicembre 2020.