Il prossimo 30 giugno scade il termine per l’asseverazione delle perizie ed il pagamento della prima o unica rata di affrancamento di valore dei terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni non quotate.
Né la norma, né la prassi amministrativa ha invece affrontato il tema dei diritti patrimoniali rafforzati, i quali, come ha ricordato Assonime in una news legislativa del 2 luglio 2020, restano senza chiarimenti specifici.
In particolare, dovrebbe essere espressamente previsto che, per le partecipazioni con diritti patrimoniali rafforzati (i.e. «carried interest», cioè il diritto a ricevere una parte più che proporzionale dell’utile complessivo generato dall’investimento), il valore da sottoporre a rivalutazione debba essere determinato non sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società ma sulla base dell’effettivo valore economico attribuibile, proprio in virtù della presenza dei diritti patrimoniali rafforzati.
Atteso che questi titoli comportano il realizzo di plusvalenze superiori alla quota nominale di patrimonio in essi rappresentata, negare la possibilità di un loro affrancamento basato sul reale valore economico equivale a consentire una rivalutazione solo “parziale” delle suddette partecipazioni, il che stride con la ratio stessa del regime di affrancamento.