L’omesso versamento delle imposte non è sanzionabile se l’impresa prova l’impossibilità a versare il dovuto per cause non prevedibili e di essersi comunque adoperata per evitare l’inadempimento. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 17027 depositata il 16 giugno. Una società impugnava una cartella di pagamento relativa ad omessi versamenti di imposte risultanti dalla relativa dichiarazione. La contribuente, tra i diversi motivi, rilevava che l’inadempimento era conseguenza di una carente liquidità dovuta a mancati pagamenti da parte della “cliente” pubblica amministrazione. Trattandosi pertanto di una causa di forza maggiore erano illegittime le sanzioni e gli interessi pretesi. Sul punto entrambi i giudici di merito, accoglievano le doglianze della società e l’Ufficio ricorreva così in Cassazione.