Notizia

Newco e impatriati, rischio abuso

Pubblicato il 17 giugno 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La costituzione di una newco unipersonale con attribuzione all’amministratore-socio unico di un compenso variabile commisurato agli utili della società e soggetto al beneficio fiscale «impatriati» integra una fattispecie di abuso del diritto. Queste sono le conclusioni delle Entrate nella risposta a interpello 407/2021.
Il caso riguarda un residente estero che svolge attività di family officer. L’istante stava valutando di trasferirsi in Italia insieme alla famiglia con l’intento di costituire una srl unipersonale, di cui avrebbe assunto la carica di amministratore unico, per lo svolgimento dei servizi di family office in forma imprenditoriale nell’ambito di un complessivo sviluppo della propria attività. Il compenso da amministratore sarebbe stato calcolato in misura variabile in base agli utili di esercizio della newco. Sul presupposto di avere tutti i requisiti per l’accesso al regime «impatriati» (articolo 16 Dlgs 147/2015) chiedeva conferma che la struttura ipotizzata non fosse censurabile sotto il profilo dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000.
La risposta dell’Agenzia è stata negativa. Le Entrate attribuiscono anzitutto rilevanza al fatto che il compenso di amministratore sarebbe del tutto aleatorio in quanto legato esclusivamente ai risultati economici della società. Tale circostanza non è decisiva in quanto parametrare i compensi ai risultati di esercizio è una modalità oltre che lecita anche comune per remunerare gli amministratori. Più in generale, secondo l’Agenzia la struttura italiana avrebbe l’unica finalità di “veicolare” parte degli utili societari, esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo del regime impatriati e soggetti a ritenuta del 26%, nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti, per via dell’agevolazione, ad Irpef su un imponibile ridotto del 70 per cento. Si avrebbe così un vantaggio fiscale ritenuto indebito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).