Il tema della cosiddetta “super Ace” (articolo 19, D.L. 73/2021) va approfondita immediatamente per almeno 2 motivi:
1. la super Ace è condizionata dalle scelte che l’assemblea dei soci della società di capitali eseguirà in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e di destinazione dell’utile del medesimo esercizio;
2. è possibile trasformare la variazione diminutiva da Super Ace in credito d’imposta, ed esso è utilizzabile dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare in tutto o in parte l’utile 2020 a riserva, ovvero dal giorno successivo rispetto all’avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinunzia al credito eseguita dal socio.