Notizia

Verifica delle aliquote per l’Iva sull’e-commerce

Pubblicato il 01 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Scelte operative da oggi per imprese e professionisti per l’e-commerce. La Commissione UE mette a disposizione degli operatori una tabella aggiornata di tutte le aliquote ordinarie e ridotte applicabili nei singoli Stati membri. Le piccole e medie imprese che svolgono una modesta attività di commercio online, essendo stata introdotta la soglia unica a livello unionale di 10.000 euro, verosimilmente passeranno dall’imponibilità ai fini dell’Iva nello Stato membro di stabilimento del fornitore alla tassazione nel Paese di destinazione della merce. La semplificazione rispetto al passato consiste nel fatto che il superamento della soglia (10.000 euro) non implica eccessivi oneri dal punto di vista degli adempimenti. Il fornitore che non sceglie espressamente di gestire questo tipo di attività con una partita Iva in ogni Paese di arrivo dei beni – il che implicherebbe sottostare alle regole Iva di quel Paese in tema di dichiarazione e versamento dell’imposta – opera attraverso lo sportello unico dell’Oss. Attenzione alle diverse tempistiche di presentazione della dichiarazione Oss. Premesso che nella stessa confluiscono tutte le cessioni di beni e servizi a distanza verso consumatori finali le quali vengono, pertanto, “isolate” dalla restante attività dell’impresa da dichiarare nella dichiarazione Iva nazionale secondo le regole ed entro i termini ordinari, la dichiarazione Oss (e il relativo pagamento) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).