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Altra cassa per tessile e industria in difficoltà

Pubblicato il 02 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nuove 17 settimane di cassa covid per il settore tessile e ulteriori 13 settimane di cassa per le altre aziende del settore industriale in particolare difficoltà qualora abbiano esaurito i contatori previsti dal Dl 148/2015. Sono questi i due principali strumenti di sostegno al reddito individuati nel Dl 99/2021.
Il primo strumento è contenuto nell’articolo 4, comma 2, in cui si afferma che i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli di pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici Ateco 13, 14, 15) che dal 1° luglio 2021 riducono o sospendono l’attività lavorativa possono richiedere la cigo Covid per una durata massima di 17 settimane da utilizzare nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Dalla lettura del testo emerge il mancato richiamo a una causale che giustifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per fruire delle nuove settimane di cassa Covid (in genere la norma prevedeva «per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19»).
La norma consente di accedere alla cassa emergenziale richiamando gli articoli 19 e 20 del Dl 18/2020. Questo significa che l’azienda può continuare a sospendere l’eventuale Cigs che aveva in corso alla data del 23 febbraio 2020 per cause diverse dall’emergenza sanitaria. I lavoratori interessati sono quelli in forza al 30 giugno 2021. La norma prevede inoltre che per ottenere le 17 settimane l’azienda non è tenuta al pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del Dlgs 148/2015 così come già stabilito dall’articolo 19, comma 4 del Dl 18/2020. Non cambia nulla sui termini di presentazione delle domande e su quelli di decadenza già stabiliti dall’articolo 8, commi da 3 a 6, del Dl 41/2021.
L’articolo 4, comma 8 del Dl 99/2021 aggiunge un nuovo articolo (40-bis) nel decreto sostegni (Dl 41/2021) per disciplinare un ulteriore trattamento di cassa integrazione straordinaria.
In particolare, al fine di fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica che sono gestite dal ministero dello Sviluppo economico, ai datori di lavoro del settore industriale (articolo 8, comma 1, del Dl 41/2021), che non possono ricorrere alla cassa integrazione prevista dal Dlgs 148/2015, è riconosciuto un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per un massimo di 13 settimane utilizzabili entro il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono riconosciute in deroga agli articoli 4 (durata massima), 5 (contributo addizionale), 12 e 22 (durata Cigo e Cigs) del Dlgs 148. Non è previsto alcun requisito occupazionale per accedere al trattamento di cassa integrazione.
In definitiva, le aziende del settore industriale che ancora hanno un plafond residuo previsto dal Dlgs 148/2015 vi dovranno attingere fino a esaurimento (articolo 40, comma 3, del Dl 73/2021). Quelle hanno esaurito i periodi a disposizione possono accedere a nuove 13 settimane da utilizzare fino a fine anno.
Completa il pacchetto l’istituzione di un fondo speciale per il potenziamento delle nuove competenze per i lavoratori colpiti da una riduzione oraria superiore al 30% calcolata in un periodo di 12 mesi e per i percettori di Naspi.

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