Il divieto di licenziamento, dopo le norme approvate dal Governo con il decreto legge 99/2021 e quelle contenute nel decreto Sostegni (41/2021), si lega a doppio filo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Attorno alle due scadenze principali del divieto - quella ormai passata del 30 giugno, applicabile alle imprese che accedono alla cassa ordinaria, e quella del 31 ottobre, prevista per gli altri datori di lavoro, è stato introdotto un elemento che può determinare lo spostamento della data di vigenza del divieto: il ricorso ad alcuni degli ammortizzatori previsti dalle norme emergenziali.
Secondo quanto prevede il decreto Sostegni-bis (73/2021), i datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 non possono più utilizzare gli ammortizzatori Covid-19, e che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021. In cambio di questo beneficio, tali datori non potranno avviare, per la durata dei trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 31 dicembre 2021, procedure di licenziamento collettivo o di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Questo meccanismo è stato potenziato dal Dl 99/2021, in vigore dal 30 giugno, che ha riconosciuto alle imprese la possibilità di chiedere, fino al 31 dicembre, altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria, stabilendo che, durante il periodo di utilizzo di tali settimane aggiuntive, si estende il divieto di licenziamento.
Il Dl 99 ha introdotto un altro caso in cui gli ammortizzatori sociali e il divieto vanno di pari passo, riconoscendo ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle, pelliccia e simili, la facoltà di presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda di accesso alla Cigo. In cambio di questo ammortizzatore speciale, il legislatore ha previsto per questi datori di lavoro (a prescindere dall’effettivo utilizzo della cassa) l’estensione fino al 31 ottobre del divieto di avviare licenziamenti collettivi oppure individuali per motivi economici e organizzativi.
Il rapporto tra ammortizzatori sociali e licenziamenti per motivi economici è preso in considerazione anche dall’avviso comune firmato dalle parti sociali in concomitanza con l’emanazione del Dl 99/2021: nell’accordo viene formulata la “raccomandazione”, alle imprese che si trovano a dover gestire degli esuberi, di fare ricorso agli ammortizzatori sociali prima di procedere all’avvio di procedure di licenziamento, individuale o collettivo.
Si tratta di un impegno importante, che ha tuttavia una valenza solo programmatica, non potendo le parti sociali introdurre, per via pattizia, vincoli aggiuntivi rispetto alle norme vigenti.
Va infine ricordato che, anche dopo le recenti innovazioni, nulla cambia in merito ai casi per i quali non si applica il divieto di licenziamento, che restano quindi invariati (tra cui cessazione definitiva dell’attività, fallimento, accordo sindacale e cambio appalto).