Nel calcolo dell’Ires dovuta in riferimento al periodo d’imposta 2020 i soggetti Ias adopter devono tenere in considerazione che, a parere dell’Agenzia delle entrate, la derecognition da write off di un credito non genera perdite fiscalmente deducibili, nonostante l’articolo 101, comma 5, Tuir presuma che, in caso di «cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili», sussistano gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione. Sebbene tali perdite siano ricondotte dall’Ifrs 9 nell’alveo di quelle “da cancellazione” – essendo stata espressamente prevista in tale ipotesi l’eliminazione contabile del credito per la parte ritenuta irrecuperabile – l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 638/2020, ha ritenuto che tale ipotesi di derecognition non rientri «nella presunzione di deducibilità della perdita derivante dalla cancellazione dei crediti dal bilancio», disattivando nei fatti il principio di derivazione rafforzata. Assonime, nella circolare 20 del 23 giugno 2021, non condivide la soluzione sottolineando, tra l’altro, che i fenomeni di derecognition di attività rientrano nel novero delle qualificazioni contabili, ancorché connesse inscindibilmente a valutazioni, fiscalmente riconosciute in base al principio di derivazione rafforzata, di cui all’articolo 83, Tuir.