La CTR Lazio, con la sentenza n. 2092/X/2021, ha affermato che in base all’articolo 20, D.P.R. 131/1986, l’imposta di registro deve essere applicata avendo riguardo al solo atto da registrare e agli elementi da esso desumibili, senza considerare elementi e circostanze estranee allo specifico atto oggetto di registrazione. Pertanto, la cessione di quote sociali, preceduta dal conferimento del ramo di azienda sconta l’imposta in misura fissa, in quanto non può essere assoggettata a tassazione alla stregua di una cessione di una azienda unitaria.