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Fondo perduto integrativo al netto dei sostegni automatici

Pubblicato il 06 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 175776/2021 ha fissato al 2 settembre il termine per l’invio delle domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dai commi 5 e seguenti dell’articolo 1 del Decreto Sostegni-bis. Il nuovo modello di istanza si configura, diversamente dai precedenti, come una mini-dichiarazione, in calce alla quale il contribuente dovrà produrre, oltre all’indicazione del possesso dei requisiti di accesso, l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti nell’ambito delle misure varate con riferimento all’emergenza Covid-19 ai fini del rispetto delle regole del Temporary framework. I soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del Decreto Sostegni-bis potranno ricevere un ulteriore contributo (in questo caso «integrativo») soltanto nel caso in cui la differenza tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 sia superiore alla differenza tra il fatturato medio mensile prodotto nell’anno solare 2020 e quello generato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Gli operatori economici che, invece, non hanno beneficiato del contributo automatico potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo perduto (in questo caso “alternativo”) determinato moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per il coefficiente dimensionale “maggiorato”, individuato in relazione al volume dei compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).