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Fondo perduto integrativo al netto dei sostegni automatici

Pubblicato il 06 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 175776/2021 ha fissato al 2 settembre il termine per l’invio delle domande per richiedere il contributo alternativo (o integrativo) disciplinato dai commi 5 e seguenti dell’articolo 1 del Decreto Sostegni-bis. Il nuovo modello di istanza si configura, diversamente dai precedenti, come una mini-dichiarazione, in calce alla quale il contribuente dovrà produrre, oltre all’indicazione del possesso dei requisiti di accesso, l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti nell’ambito delle misure varate con riferimento all’emergenza Covid-19 ai fini del rispetto delle regole del Temporary framework. I soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del Decreto Sostegni-bis potranno ricevere un ulteriore contributo (in questo caso «integrativo») soltanto nel caso in cui la differenza tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 sia superiore alla differenza tra il fatturato medio mensile prodotto nell’anno solare 2020 e quello generato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Gli operatori economici che, invece, non hanno beneficiato del contributo automatico potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo perduto (in questo caso “alternativo”) determinato moltiplicando la differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per il coefficiente dimensionale “maggiorato”, individuato in relazione al volume dei compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021.

Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).