La CTR della Toscana, con la sentenza n. 583/II/2021, ha statuito che la cessione totalitaria di partecipazioni sociali, pur comportando il trasferimento sostanziale delle aziende possedute dalle società che hanno emesso le azioni cedute, non costituisce di per sé una cessione di azienda, in assenza di accordi contrattuali che rispecchino i caratteri della cessione di azienda e non della cessione di partecipazioni.