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Un'attività è stagionale a prescindere dal settore in cui opera l'azienda

Pubblicato il 15 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La stagionalità di una certa attività lavorativa non può essere discussa per via della tipologia di attività svolta dal datore di lavoro; il requisito della stagionalità sussiste, infatti, a prescindere dal settore in cui opera l'azienda, ogni volta che le mansioni svolte dal dipendente rientrino negli elenchi fissati dalla legge (e dagli atti subordinati cui questa rinvia). Con l'affermazione di questo principio il Tribunale di Bologna (sentenza del 22 giugno) fissa un principio interpretativo importante per l'applicazione concreta delle regole sul lavoro stagionale, che rivestono grande importanza in quanto consentono alcune deroghe importanti alla nornativa ordinaria sul lavoro a termine (non si applicano le regole sulle causali e quelle sui limiti quantiativi).
La vicenda riguarda l'ente che gestisce le Fiere presso la città di Bologna, cui viene contestata l'illegittima applicazione delle norme sul lavoro stagionale. La contestazione proviene da alcuni lavoratori utilizzati con numerosi contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a manifestazioni fieristiche. Questi lavoratori hanno chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dei contratti a tempo determinato in base ai quali periodicamente avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Ente, in quanto la loro prestazione sarebbe stata priva di quelle oggettive esigenze provvisorie e specifiche che caratterizzano l'attività stagionale e giustificano l'utilizzo delle esenzioni alle regole ordinarie.
L'assenza della stagionalità sarebbe provata, secondo questi lavoratori, dal fatto che le esigenze che ne hanno resa necessaria l'assunzione a termine avrebbero natura stabile e costante nel tempo, essendo connesse alla realizzazione di eventi fieristici svolti durante tutto l'anno e programmabili con largo anticipo.
Il Tribunale di Bologna ha rigettato tale lettura, rilevando che il Dpr 1525/1963 (atto cui rinvia il Dlgs 81/2015 come fonte per individuare il lavoro stagionale) comprende espressamente le attività fieristiche nell'elenco delle attività stagionali per le quali è possibile stipulare contratti a termine applicando le regole del lavoro stagionale; Dpr che è tuttora valido, in attesa o che venga approvato un apposito decreto del ministero del Lavoro (previsto dal 2015 e mai emanato).
Secondo il Tribunale, anche in presenza di un'attività priva del carattere stagionale, come quella svolta da un'azienda che organizza fiere per circa 10 mesi l'anno, è possibile ricorrere al lavoro stagionale, se le prestazioni sono incluse nell’elenco contenuto nel Dpr 1525/1963. Ciò in quanto, secondo il giudice, per verificare la natura stagionale di una prestazione non bisogna fare rifermento al settore merceologico dell'attività imprenditoriale, ma bisogna guardare alle proprie specifiche mansioni svolte dal lavoratore; se queste mansioni rientrano nell'elenco fissato dalla normativa vigente, la natura stagionale del contratto non può essere discussa.
Nel caso oggetto della lite, i lavoratori sono stati destinati a mansioni (attività di controllo, viabilità interna, conduzione montacarichi, servizio informazioni, cassa, interpretariato, servizio antincendio) strettamente legate alla gestione della singola manifestazione fieristica: in presenza di tale collegamento, conclude la sentenza, la ratio della legge è rispettata e non è neppure astrattamente ipotizzabile un utilizzo abusivo o fraudolento della strumento contrattuale adottato.

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