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Sui debiti contributivi si applica la prescrizione ordinaria (fino a dieci anni)

Pubblicato il 19 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’eventuale riparametrazione in via giudiziale del trattamento minimo retributivo in base all’articolo 36 della Costituzione ha conseguenze anche sul piano contributivo (Inps e Inail), andando a incidere sulla base imponibile e incrementandola. Questo effetto assume peculiare rilievo sul versante della responsabilità solidale del committente in base all’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276 del 2003.
Il termine decadenziale per le iniziative del lavoratore nei confronti del committente «entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto» (per le retribuzioni e indennità) non è estensibile anche alle azioni degli enti previdenziali (per il recupero delle contribuzioni) svolte anche nei confronti del committente.
Sul punto, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione, sentenza 14700 del 26 maggio 2021) – andando a mutare il precedente consolidato orientamento della suprema Corte e le indicazioni rese dallo stesso istituto previdenziale (Circolare 5 dell’11 febbraio 2011 e messaggio 3523 del 29 febbraio 2012) - ha escluso l’applicabilità del termine di decadenza biennale – alle pretese creditorie previdenziali azionabili nei confronti del committente responsabile in solido ex articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 – assoggettando l’ente previdenziale al solo rispetto del termine di prescrizione della pretesa contributiva: termine che varia da dieci a cinque anni, a seconda che il lavoratore interessato (o i superstiti) presenti o meno denuncia di omissione contributiva (articolo 3, comma 9, lettera a) della legge 335/1995).
Ciò, pertanto, espone la parte committente al possibile rischio di azioni da parte degli enti previdenziali per un periodo più ampio rispetto al regime dei crediti retributivi.

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