La CTR Puglia, con la sentenza n. 690/IV/2021, ha stabilito che è illegittimo l’avviso di accertamento che, discostandosi totalmente dal prodromico pvc, ricostruisce a tavolino in capo al contribuente un maggiore reddito imponibile senza chiamarlo in contraddittorio e dargli la possibilità di presentare osservazioni. Laddove, infatti, l’ufficio designato per l’accertamento presuma di poter rilevare ulteriori violazioni rispetto al pvc redatto dai verificatori ha l’obbligo di contestare le predette nuove violazioni mediante un nuovo verbale prodromico prima della emissione dell’avviso di accertamento, consentendo al contribuente di partecipare a un contraddittorio preventivo e di esporre già in quella sede le proprie ragioni difensive.