Notizia

Stop all’imponibile più alto difforme dai rilievi del pvc

Pubblicato il 26 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Puglia, con la sentenza n. 690/IV/2021, ha stabilito che è illegittimo l’avviso di accertamento che, discostandosi totalmente dal prodromico pvc, ricostruisce a tavolino in capo al contribuente un maggiore reddito imponibile senza chiamarlo in contraddittorio e dargli la possibilità di presentare osservazioni. Laddove, infatti, l’ufficio designato per l’accertamento presuma di poter rilevare ulteriori violazioni rispetto al pvc redatto dai verificatori ha l’obbligo di contestare le predette nuove violazioni mediante un nuovo verbale prodromico prima della emissione dell’avviso di accertamento, consentendo al contribuente di partecipare a un contraddittorio preventivo e di esporre già in quella sede le proprie ragioni difensive.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).