La conversione del Decreto Sostegni-bis ha introdotto con l’articolo 41-bis importanti novità anche relative al contratto a tempo determinato, che riguardano diversi profili, tra i quali spicca quello dei rinnovi e delle proroghe: un tema di particolare interesse sul piano applicativo e sistematico. Con il nuovo articolo 41-bis potranno essere i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali - in via non più derogatoria, ma ordinaria - a indicare le «specifiche esigenze» che permettono di rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato. Il rinvio alla contrattazione collettiva previsto oggi dall’articolo 41-bis non è a contenuto vincolato, ma costituisce una sorta di delega in bianco. La nuova norma rivitalizza indirettamente altri e diversi rinvii alla contrattazione collettiva che, seppur già presenti nella disciplina generale del contratto a termine, di fatto non erano più praticabili a causa del decreto Dignità. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, che pone il limite dei 24 mesi per i rinnovi dei contratti a termine «intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore», consentendo però ai contratti collettivi di derogare al limite dei 24 mesi.