Nel modulo messo a punto dall’Ispettorato nazionale del lavoro, relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 7, L. 604/1966, da usare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante il blocco dei licenziamenti, si deve dichiarare anche di «non essere in procinto di presentare domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40/40-bis del D.L. 73/2021». Attenzione quindi a controllare che l’avvio della procedura di licenziamento non si sovrapponga all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, nemmeno se questi vengono chiesti dopo il recesso.