L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 517/E/2021, ha chiarito che le cooperative iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio rientrano astrattamente nel perimetro del 110%. Il caso delle cooperative di produzione e lavoro, però, è particolare, perché se l’ammontare delle retribuzioni versate ai soci supera la soglia del 50% dei costi, i loro redditi «sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi», in base all’articolo 11, D.P.R. 601/1973. Non ci sono, insomma, redditi imponibili: per questo, la cooperativa «non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito», regolata dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.