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Platea estesa per l’assegno ai figli minori

Pubblicato il 30 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con il via libera della Camera alla conversione in legge del Dl 79/2021, i soggetti privi di assegno per il nucleo familiare (Anf) possono percepire un assegno temporaneo per il semestre luglio-dicembre 2021 a sostegno dei figli minori, in attesa che dal 2022 diventi realtà l’assegno unico universale previsto dal Family Act, per il quale è stata data delega al governo con la legge n. 46/2021. La realizzazione di un sito informativo Inps (https://assegnotemporaneo.com) e la previsione di spot su tv, radio e social media danno la misura dell’importanza attribuita a questa misura-tampone, per la quale sono stanziati 1.580 milioni.
L’assegno temporaneo può essere richiesto da lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari senza uno o più requisiti per fruire dell’Anf. Per presentare la domanda bisogna:
- essere cittadino italiano o di Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o con permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale;
- avere un Isee valido entro una soglia massima di 50mila euro.
L’assegno è soggetto a décalage: entro una soglia Isee di 7mila euro sarà pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi, per poi scendere fino alla soglia di 50mila euro, superata la quale la misura non spetta più. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile nel nucleo indipendentemente dal suo grado di disabilità.
Per le domande presentate all’Inps direttamente o tramite patronati entro il 30 settembre l’assegno sarà riconosciuto da luglio, mentre per quelle successive dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Non dovranno presentare, invece, domanda i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, a cui l’assegno temporaneo verrà corrisposto d’ufficio dallo stesso Istituto.

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Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).