Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il decreto n. 170 del 6 agosto 2021 che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Le disposizioni riguardano la comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016), e la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Il decreto definisce i nuovi standard e le nuove «regole» per la trasmissione telematica della comunicazione obbligatoria di distacco transazionale. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.
In particolare, il nuovo decreto fornisce un nuovo modello «UNI_Distacco_UE» che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere utilizzato dal “prestatore di servizi”, come ad esempio l’impresa stabilita in un altro stato membro della UE o in uno stato extra UE o l’agenzia di somministrazione stabilita in un altro stato membro della UE che distacchi uno o più lavoratori in Italia.
La comunicazione preventiva di distacco, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio dello stesso, nonché le eventuali successive variazioni alla comunicazione preventiva da trasmettersi con le stesse modalità entro 5 giorni dall’evento modificativo. Sul punto, il Decreto precisa, inoltre, che la comunicazione preventiva di distacco può essere
annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco e la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco.
La notifica “motivata” del distacco c.d. di lunga durata, di durata superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco.