Con la Riforma del Terzo settore scattano regole di trasparenza più puntuali e uniformi anche per i volontari. È innanzitutto sancita l’incompatibilità del ruolo del volontario con quello di lavoratore nel medesimo Ets, nonché l’esclusione di qualsivoglia forma di remunerazione. Al volontario può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente con delibera dell’organo sociale competente (organo di amministrazione o assemblea). Per le spese di importo minore, è prevista tuttavia una semplificazione: entro la soglia di 10 euro giornalieri e 150 mensili, le spese potranno essere documentate dal volontario con autocertificazione in base al D.P.R. 445/2000, purché l’Ets deliberi preventivamente sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (articolo 17, Cts). L’Ets dovrà inoltre istituire un apposito Registro, nel quale saranno iscritti tutti i volontari che prestano attività in via non occasionale.