Sfiorano i 74,5 milioni (77.455.197 euro) le risorse di cui potrà avvalersi per l’anno 2021 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dalla legge 68/1999 e gestito dall’Inps, a cui queste somme saranno trasferite. L’ammontare dei fondi è stato definito dal decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, dell’8 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 208 di martedì 31 agosto.
Obiettivo del fondo è quello di incentivare su domanda le assunzioni di persone disabili e - in misura minore - di finanziare i progetti sperimentali di inclusione lavorativa di chi ha disabilità da parte del ministero del Lavoro. A questi scopi, oltre che con risorse statali, lo strumento in questione è finanziato in base alla legge 68/1999 anche con i contributi esonerativi versati dai datori di lavoro (articolo 5, comma 3-bis, stavolta superiori ai 4,6 milioni) e con le risorse versate al bilancio dello Stato nell’annualità 2020 da privati a titolo spontaneo e solidale (articolo 13, comma 4-bis, per il 2021 pari a 731.246 euro).
Si ricorda che la misura e la durata dell’incentivo cambiano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Più precisamente, a favore ai datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici (compresi quelli che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68, procedono all’assunzione di lavoratori disabili) è previsto un incentivo pari al:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l'intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
L’incentivo è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall’Inps (articolo 13, comma 1-ter, della legge 68/1999) e viene riconosciuto dall’Istituto entro i limiti delle risorse in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, a cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto di assunzione del disabile.