Notizia

I termini per la notifica vengono «riaperti» se l’indirizzo è inesistente

Pubblicato il 06 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Lazio, con la sentenza n. 3436/VIII/2021, ha stabilito che se la prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente dall’Agenzia delle entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzo corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica, quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile.

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Calendario
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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di luglio.