La CTR Lazio, con la sentenza n. 3436/VIII/2021, ha stabilito che se la prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente dall’Agenzia delle entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzo corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica, quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile.